le decisioni di autorità amministrative hanno di regola solo forza di cosa giudicata in senso formale, cfr. Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, pag. 104 e relativo riferimento). Le decisioni (o sentenze) sono pertanto per loro natura irrevocabili da parte del giudice o dell’autorità che le ha rese, salvo le ipotesi della revisione o del riesame, e sono modificabili da parte di un diverso giudice o autorità solo previo esperimento dei mezzi d’impugnazione appositamente previsti. I decreti e le ordinanze non partecipano dei caratteri propri della decisione o sentenza (non acquistano forza di cosa giudicata; Kölz/Häner, op.