, Torino 1994, pag. 430; Paolo Biavati / Federico Carpi, Diritto processuale comunitario, Milano 1994, pag. 133). I decreti e le ordinanze hanno in generale, a differenza delle decisioni (o sentenze) giusta l’art. 5 PA, funzione ordinatoria litis. In altri termini, il decreto e l’ordinanza sono provvedimenti con cui si attua la gestione del processo, in tutti gli aspetti ordinatori e non decisori, mentre le decisioni (o sentenze) sono invece provvedimenti di carattere decisorio, con cui si risolve una questione di rito (presupposti processuali) o di merito con piena cognizione.