b. In altri termini, è una decisione giusta l’art. 5 PA soltanto quell’atto d’imperio che tocca la situazione giuridica del singolo, astringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo - con carattere vincolante e possibilità d’esecuzione coercitiva - i suoi rapporti con lo Stato (DTF 121 I 173). c. L’attività delle autorità giudicanti è finalizzata alla guida del procedimento verso la sua conclusione, secondo i poteri ad esse attribuiti dalla legge. Ciò avviene, sia attraverso mere attività di tipo intellettivo (fra cui rientrano l’esame degli atti, la valutazione delle prove, ecc.), sia attraverso atti giuridici.