1. La CRA si pronuncia d’ufficio e con pieno potere d’esame sull’ammissibilità del rimedio esperito. a. Il ricorso davanti alla CRA è proponibile sotto il profilo dell’art. 11 cpv. 2 della legge sull’asilo del 5 ottobre 1979 (LAsi, SR 142.31) contro le decisioni giusta l’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dall’UFR in merito al rifiuto dell’asilo, la non entrata nel merito di una domanda d’asilo, l’allontanamento - che comprende l’allontanamento durante e dopo la conclusione di una procedura d’asilo (art. 1 cpv.