Le competenti autorità cantonali hanno allora informato l’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) della circostanza, nonché segnalato l’intervenuta irreperibilità dell’interessato (assente dalla Croce rossa svizzera [CRS] di Lugano dal 10 dicembre 1996). Il 5 febbraio 1997, preso atto dell’irreperibilità di H. B., l’UFR ha stralciato dai ruoli la domanda d’asilo da questi presentata. L’autorità inferiore ha indicato quale rimedio giuridico contro il provvedimento di stralcio il ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (CRA).