{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-62-10--_1997-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003722.pdf?ID=150003722", "Checksum": "fafb7b2311a98a0a57cfa6b3027792d8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 08.04.1997 JAAC 62.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 08.04.1997 JAAC 62.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 08.04.1997 JAAC 62.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:07", "Checksum": "636aa9ba790d5ee5da0a8c763ce89515", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 08.04.1997 JAAC 62.10 \r\n\n 4\ndiritto processuale comunitario, due forme di provvedimenti giuridici, la\nsentenza e l’ordinanza (art. 10 cpv. 2 PC; nel testo tedesco viene utilizzato\nimpropriamente il termine di «Verfügung», impropriamente se per\n«Verfügung» si intende un atto autoritativo giusta l’art. 5 PA; per l’ordinanza\ndi stralcio dai ruoli il Tribunale federale ha utilizzato dapprima il termine\ngenerico di «Abschreibungsverfügung» cfr. fra gli altri DTF 105 Ia 115 e DTF\n109 V 234, per poi propendere per «Abschreibungsbeschluss» in DTF 114 II\n191).\nAi sensi dell’art. 72 PC, quando una lite diventa senz’oggetto o priva d’interesse\ngiuridico per le parti, il tribunale, udite le parti (laddove è materialmente\npossibile), ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e\nstatuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato\ndelle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (cfr. Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 325 e segg.).\nBenché il provvedimento di stralcio dai ruoli della causa - per intervenuta\ndesistenza (ritiro della domanda d’asilo) o irreperibilità del richiedente\nl’asilo (scomparsa) - pone fine alla procedura, ciò che l’accomuna ad una\ndecisione o sentenza, a differenza di quest’ultime non è la conseguenza di un\natto d’imperio dell’autorità; con lo stesso l’autorità si limita a prendere atto\ndell’intervenuta scomparsa del richiedente l’asilo o del ritiro della domanda,\nma non è precluso il ripristino - o riapertura che dir si voglia - dell’archiviata\nprocedura d’asilo. Allorquando la dichiarazione di ritiro della domanda d’asilo\nindirizzata all’UFR, e che ha comportato la cancellazione dai ruoli della causa,\nvenga successivamente revocata, spetta prima di tutto all’UFR di esaminare\nla questione dell’invalidità della dichiarazione di ritiro, per preesistente\nvizio di volontà od incapacità di discernimento, e di pronunciarsi sulla\ndomanda di ripristino della procedura d’asilo (Giurisprudenza ed informazioni\ndella Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1996 n. 33,\npag. 306 e VPB 58.57 nonché GICRA 1993 n. 34, pag. 237). In caso di stralcio\ndai ruoli della causa per intervenuta irreperibilità del richiedente l’asilo,\nspetta parimenti anzitutto all’UFR, che ne ha facoltà - qualora il richiedente,\nricomparso, ne faccia richiesta -, di pronunciarsi sul ripristino della pregressa\nprocedura d’asilo medesima. In tutta evidenza, in caso di ritiro della domanda\nd’asilo o d’irreperibilità del richiedente l’asilo non è consentito all’UFR di\npronunciare una decisione di respingimento o di non entrata nel merito della\ndomanda d’asilo ai sensi dell’art. 16 LAsi, ritenuto che il ritiro della domanda\no l’irreperibilità del richiedente l’asilo determinano l’improcedibilità od\nestinzione del giudizio, senza che l’autorità possa risolvere autoritativamente\nle questioni in fatto ed in diritto che si pongono.\ne. Il provvedimento di stralcio di una lite a seguito d’intervenuta irreperibilità\ndel richiedente l’asilo ha pertanto valore di mera formalità processuale.\nIn caso di caducità dei motivi posti a fondamento del provvedimento di\nstralcio, l’interessato ha invero diritto a che sia esaminata la domanda d’asilo\npresentata in Svizzera, vuoi attraverso il ripristino dell’originaria procedura,\nvuoi attraverso la promozione di una nuova procedura d’asilo (che, se del caso,\npotrà sfociare in una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 16\ncpv. 1 lett. d LAsi). Pertanto, il provvedimento con cui è stralciata dai ruoli\nla procedura d’asilo non è impugnabile con ricorso, ammissibile soltanto\ncontro atti d’imperio che riposano sull’esame completo dei fatti e del diritto\ndella causa, ritenuto che detto provvedimento non è la conseguenza di un\n\n"}