{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-04-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-62-10--_1997-04-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003722.pdf?ID=150003722", "Checksum": "fafb7b2311a98a0a57cfa6b3027792d8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 08.04.1997 JAAC 62.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 08.04.1997 JAAC 62.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 08.04.1997 JAAC 62.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:07", "Checksum": "636aa9ba790d5ee5da0a8c763ce89515", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 08.04.1997 JAAC 62.10 \r\n\n1. La CRA si pronuncia d’ufficio e con pieno potere d’esame sull’ammissibilità\ndel rimedio esperito.\na. Il ricorso davanti alla CRA è proponibile sotto il profilo dell’art. 11 cpv. 2\ndella legge sull’asilo del 5 ottobre 1979 (LAsi, SR 142.31) contro le decisioni\ngiusta l’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura\namministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dall’UFR in merito al rifiuto\ndell’asilo, la non entrata nel merito di una domanda d’asilo, l’allontanamento\n- che comprende l’allontanamento durante e dopo la conclusione di una\nprocedura d’asilo (art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1991\nconcernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [OCRA],\nRS 142.317; GAAC 58.55) - e la cessazione dell’asilo. La competenza della CRA\nsi estende pure a tutte le decisioni incidentali rese in materia, impugnabili di\nregola con ricorso contro la decisione finale, ed eccezionalmente con ricorso\ndistinto (art. 46a LAsi).\nb. Nell’ambito della propria competenza funzionale, incombe alla CRA di\npronunciarsi sulla natura del provvedimento giuridico emanato dall’UFR, in\naltri termini sul fatto se lo stesso costituisca una decisione ai sensi dell’art. 5\nPA.\n2.a. Giusta l’art. 44 PA, la decisione soggiace a ricorso. Secondo l’art. 5 PA sono\ndecisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto\npubblico federale e concernenti:\n- la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;\n- l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di\nobblighi;\n- il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla\ncostituzione, alla modificazione all’annullamento o all’accertamento di diritti o\ndi obblighi;\n\n3\nSono decisioni anche quelle in materia d’esecuzione, le decisioni incidentali,\nle decisioni su opposizione, le decisioni su ricorso, le decisioni in sede di\nrevisione e l’interpretazione (art. 5 cpv. 2 PA).\nb. In altri termini, è una decisione giusta l’art. 5 PA soltanto quell’atto\nd’imperio che tocca la situazione giuridica del singolo, astringendolo a fare,\nomettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo\n- con carattere vincolante e possibilità d’esecuzione coercitiva - i suoi rapporti\ncon lo Stato (DTF 121 I 173).\nc. L’attività delle autorità giudicanti è finalizzata alla guida del procedimento\nverso la sua conclusione, secondo i poteri ad esse attribuiti dalla legge. Ciò\navviene, sia attraverso mere attività di tipo intellettivo (fra cui rientrano\nl’esame degli atti, la valutazione delle prove, ecc.), sia attraverso atti giuridici.\nFra gli atti o provvedimenti amministrativi (secondo la terminologia del diritto\ntedesco: «Verwaltungsakte») del giudice che assumono rilevanza formale nel\nprocesso sono compresi le decisioni (o sentenze) ai sensi dell’art. 5 PA, ma\npure altri tipi di provvedimenti, i decreti e le ordinanze, non esplicitamente\ncontemplati nella PA, ma noti a certi codici cantonali di procedura civile (cfr.\nper esempio Bruno Cocchi / Francesco Trezzini, Codice di procedura civile\nticinese, Lugano 1993, pag. 148 e segg.) od al diritto processuale italiano\ned in parte a quello comunitario (Vincenzo Caianiello, Diritto processuale\namministrativo, 2a ed., Torino 1994, pag. 430; Paolo Biavati / Federico\nCarpi, Diritto processuale comunitario, Milano 1994, pag. 133). I decreti e\nle ordinanze hanno in generale, a differenza delle decisioni (o sentenze)\ngiusta l’art. 5 PA, funzione ordinatoria litis. In altri termini, il decreto e\nl’ordinanza sono provvedimenti con cui si attua la gestione del processo, in\ntutti gli aspetti ordinatori e non decisori, mentre le decisioni (o sentenze)\nsono invece provvedimenti di carattere decisorio, con cui si risolve una\nquestione di rito (presupposti processuali) o di merito con piena cognizione.\nIl carattere essenziale delle decisioni (o sentenze) è la loro attitudine a\ncrescere in giudicato (forza formale della cosa giudicata e forza materiale\ndella cosa giudicata; le decisioni di autorità amministrative hanno di regola\nsolo forza di cosa giudicata in senso formale, cfr. Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993,\npag. 104 e relativo riferimento). Le decisioni (o sentenze) sono pertanto per\nloro natura irrevocabili da parte del giudice o dell’autorità che le ha rese, salvo\nle ipotesi della revisione o del riesame, e sono modificabili da parte di un\ndiverso giudice o autorità solo previo esperimento dei mezzi d’impugnazione\nappositamente previsti.\nI decreti e le ordinanze non partecipano dei caratteri propri della decisione\no sentenza (non acquistano forza di cosa giudicata; Kölz/Häner, op. cit.,\npag. 104; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, pag. 78;\nWilhelm Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation\nder Bundesrechtspflege, Zurigo 1950, pag. 499; GAAC 58.58) e sono, sempre di\nregola, su istanza di parte, modificabili a determinate condizioni dal medesimo\ngiudice o autorità che le ha pronunciate.\nd. La PA non conosce la tripartizione dei provvedimenti giuridici testé\nmenzionata. La legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (PC,\nRS 273), applicabile per rinvio degli art. 12 LAsi e 4 PA, conosce, come il\n\n"}