Un richiedente l’asilo può ritornare o recarsi in un Paese terzo allorquando dispone di sufficienti e solide garanzie perché si possa ammettere che le autorità di tale Paese gli accorderanno l’accesso al loro territorio e gli permetteranno di risiedervi durevolmente. Il fatto di essere sposato e di aver un figlio minorenne con un cittadino del summenzionato Paese costituisce un indizio importante in tal senso, quand’anche l’interessato non disponesse immediatamente delle autorizzazioni necessarie (consid. 4). 2. I trattati di domicilio conclusi tra la Svizzera ed altri Stati europei anteriormente alla prima guerra mondiale non conferiscono alcun diritto