Il sussistere di condizioni di vita sfavorevoli nel luogo di rifugio (in particolare d’integrazione culturale, religiosa o nel mercato del lavoro) non si oppone all’ammissione di un’alternativa di rifugio interna. Il quesito dell’esigibilità della permanenza nel luogo di rifugio - nella misura in cui quivi sussista efficace protezione dalle persecuzioni - non va considerato nell’ambito dell’esame della qualità di rifugiato, ma in quello degl’ostacoli all’allontanamento giusta l’art. 14a cpv. 4 LDDS (consid. 5.d; precisazione della giurisprudenza). Zusammenfassung des Sachverhalts: