di una procedura d’estradizione, avviata su domanda presentata dal Paese d’origine del richiedente, sull’esame dell’esigibilità dell’allontanamento. 1. Il fatto che il richiedente abbia lasciato il suo Paese d’origine in ragione di un’inchiesta penale, promossa a seguito di litigi intervenuti tra l’interessato ed un’impresa controllata dallo Stato, è pertinente in materia d’asilo solo se la summenzionata procedura penale risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell’art. 3 LAsi. Siffatta questione va esaminata tenendo conto del grado d’indipendenza della giustizia nei confronti delle autorità esecutive dello Stato in questione (consid. 3 e 4). 2. Allorquando è stato