portata della disposizione. L’art. 3 CEDU è una norma fondamentale del diritto internazionale pubblico che vincola gli Stati contraenti chiamati a statuire sull’esecuzione del rinvio. Il rischio di trattamenti vietati va vagliato con criteri obiettivi, indipendentemente dall’eventuale responsabilità dello Stato verso il quale lo straniero interessato dovrebbe essere allontanato e senza alcuna distinzione circa l’autore potenziale della messa in pericolo (consid. 14.b). Art. 17 cpv. 1 LAsi. Principio dell’unità della famiglia (minorità).