1 Estratto della giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo. Art. 21 cpv. 1 e art. 66 cpv. 2 lett. a PA. Domanda di revisione di una sentenza d’inammissibilità di un ricorso. Prova del rispetto del termine ricorsuale. Un ricorso si ritiene consegnato a un ufficio postale svizzero pure allorquando è imbucato come plico ordinario in un cassetta delle lettere. Il timbro postale fa fede della data di spedizione. L’onere della prova del rispetto del termine ricorsuale incombe al ricorrente;