Tuttavia, e per quanto attiene al caso di specie, da un lato l’autorità inferiore non ha mai fatto valere in corso di procedura il motivo di revoca dell’art. 1 C n. 5 della Conv. (nemmeno quale motivazione sussidiaria), e dall’altro lato una procedura di revoca conformemente all’art. 1 C n. 5 Conv. comporta necessariamente la conoscenza/determinazione delle circostanze individuali che hanno comportato il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente. Ora, nulla emerge dalle carte processuali che consenta di stabilire con la necessaria precisione per quale motivo, o motivi, sia stata a suo tempo riconosciuta la qualità di rifugiato all’interessato (ciò che l’autorità competente