In particolare, essa si sostituirà all’autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull’applicazione del diritto federale (cfr. DTF 116 Ib 184 consid. 4a). Nel caso concreto, tale requisito non è adempito. Certo, questa Commissione ha già avuto modo di sottolineare (cfr. GAAC 60.35) che per i rifugiati d’origine ungherese va promossa, indistintamente, una procedura di revoca dell’asilo giusta l’art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all’art. 1 C n. 5 Conv. Tuttavia, e per quanto attiene al caso di specie, da un lato l’autorità inferiore non ha mai fatto valere in corso di procedura il motivo di revoca dell’art. 1 C n. 5 della Conv.