d. Contrariamente a quanto ancora sostenuto in GAAC 58.60, nell’ambito dell’esame delle tre condizioni che devono cumulativamente essere adempite per poter procedere alla revoca dell’asilo ed alla privazione della qualità di rifugiato giusta l’art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all’art. 1 C n. 1 Conv., il principio della proporzionalità non gioca più alcun ruolo. Difatti, una volta adempiti i tre presupposti precedentemente menzionati, l’autorità giudicante deve necessariamente procedere alla revoca dell’asilo ed alla privazione della qualità di rifugiato.