Né nella decisione querelata, né nella risposta al ricorso, detto Ufficio prende posizione in merito alla ragioni fatte valere dall’interessato a giustificazione dell’invero incontestato breve rientro nel suo Paese d’origine. b. Il ricorrente sostiene infatti di essere rientrato fugacemente in Ungheria in un’unica circostanza nel settembre del 1991, e dopo 35 anni di esodo, per compiere un atto di pietà filiale, ovvero collocare una croce e sistemare la tomba dei propri genitori. Contesta pertanto di essersi posto spontaneamente di nuovo sotto la protezione del suo Paese d’origine. c. Non vi è dubbio alcuno che il ricorrente è rientrato volontariamente nel suo Paese d’origine.