L’UFR ha motivato il suo giudizio sostenendo che la qualità di rifugiato ed il ritorno volontario - anche se solo temporaneo - nel suo Paese d’origine costituiscono una contraddizione in quanto fatti assolutamente inconciliabili. Il ricorrente si sarebbe pertanto posto nuovamente e spontaneamente sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza. Nella replica l’UFR precisa che l’interessato avrebbe pure presentato il documento di viaggio alle autorità del suo Paese così dimostrando di non sentirsi più in pericolo (l’Ungheria è peraltro «safe-country»).