, § 125). c. Ne consegue che un breve rientro nel Paese d’origine non deve avere quale inevitabile e necessaria conseguenza la revoca dell’asilo e conseguentemente della qualità di rifugiato, anche se il viaggio non dovesse essersi svolto clandestinamente. 11.a. Nel caso concreto, l’autorità inferiore ha revocato l’asilo e ritirato al ricorrente la qualità di rifugiato. L’UFR ha motivato il suo giudizio sostenendo che la qualità di rifugiato ed il ritorno volontario - anche se solo temporaneo - nel suo Paese d’origine costituiscono una contraddizione in quanto fatti assolutamente inconciliabili.