In tal contesto può essere fatto riferimento alla prassi di diversi altri Stati quali il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo e la Germania (cfr. Viktor Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Asylpraxis, Zurigo 1973, pag. 111; D’Aoust, op. cit., pag. 2 e seg.). In Francia la Commissione di ricorso dei rifugiati ha già avuto modo di prendere posizione sul caso di un rifugiato rientrato brevemente nel suo Paese d’origine per gravi motivi familari, caso che - secondo detta autorità - non giustifica l’applicazione della clausola di cessazione dell’art. 1 C n. 1 Conv. (cfr. caso Vallejo Leon, 26 agosto 1982: