a. Simili casi vanno esaminati individualmente, in quanto il fatto di far visita, ad esempio, al genitore anziano o malato non ha la stessa portata, dal punto di vista dei rapporti col Paese d’origine, del fatto di recarsi in tale Paese ripetutamente per trascorrervi le vacanze oppure per intrattenervi rapporti d’affari (cfr. D’Aoust, op. cit., pag. 3; Guida ACNUR, op. cit., § 125; Grahl-Madsen, op. cit., pag. 384, § 141). In altri termini, la sola presenza fisica sul territorio del Paese d’origine non costituisce di per sé una ripresa della protezione (cfr. ibidem; sentenza inedita del Tribunale federale del 20 marzo 1992).