c) e non voglia (condizioni di cui alle lett. a e b) più rifiutare la protezione del suo Paese. 9. In relazione all’art. 1 C n. 1 Conv. si possono pertanto ipotizzare diversi casi implicanti la promozione di una procedura di revoca dell’asilo fra cui: - richiesta ed ottenimento del passaporto del suo Paese d’origine; - contatti di diversa natura con le autorità del Paese d’origine; - rifugiato che è tornato nel Paese di cui è cittadino, se del caso utilizzando il passaporto nazionale o il documento di viaggio per rifugiati che gli è stato rilasciato. 10.