9 od il rinnovamento di un passaporto, oppure dopo il rientro sottopongono il rifugiato ad intimidazioni (cfr. sentenza inedita del Tribunale federale del 20 marzo 1992; Guida ACNUR, op. cit., § 122). Queste tre condizioni traggono origine dalla nozione di rifugiato. Siccome un richiedente l’asilo che non vuole o che non può più domandare la protezione del suo Paese d’origine per il timore, fondato, di subirvi persecuzioni, può essere riconosciuto quale rifugiato, tale statuto non potrà prendere fine che quando egli non possa (condizione di cui alla lett. c) e non voglia (condizioni di cui alle lett.