L’azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve volontariamente sollecitare la protezione del Paese d’origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata. Non ogni atto che adempie i requisti di cui alle lett. a e b comporta necessariamente la revoca dell’asilo e la privazione della qualità di rifugiato, in particolare allorquando le autorità del Paese d’origine rifiutano l’emissione