Si deve presumere che ha carettere intenzionale l’atto con il quale il rifugiato chiede volontariamente il rinnovo o l’emissione di un passaporto da parte delle autorità del suo Paese d’origine. Altresì, un ritorno nel proprio Paese, benché volontario, può anche non avere per obiettivo una normalizzazione dei rapporti con il Paese d’origine (cfr. Guida ACNUR, op. cit., § 125; Grahl-Madsen, op. cit., pag. 384 § 141). c. L’azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve volontariamente sollecitare la protezione del Paese d’origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata.