Per giudicare dell’intenzionalità o meno dell’atto, l’autorità dovrà tener conto della motivazione alla base per esempio di un rientro (che spetterà al rifugiato di dimostrare), della clandestinità o meno del viaggio di rientro e del soggiorno, dell’utilizzazione o meno del proprio passaporto nazionale o del titolo di viaggio per i rifugiati o di altro documento di legittimazione, della durata del soggiorno, di ogni altro contatto avuto con le autorità del proprio Paese. Si deve presumere che ha carettere intenzionale l’atto con il quale il rifugiato chiede volontariamente il rinnovo o l’emissione di un passaporto da parte delle autorità del suo Paese d’origine.