, § 121); b. L’azione intrapresa dal rifugiato deve avere carattere intenzionale, ovvero deve avere per obiettivo l’assoggettamento alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza. Per giudicare dell’intenzionalità o meno dell’atto, l’autorità dovrà tener conto della motivazione alla base per esempio di un rientro (che spetterà al rifugiato di dimostrare), della clandestinità o meno del viaggio di rientro e del soggiorno, dell’utilizzazione o meno del proprio passaporto nazionale o del titolo di viaggio per i rifugiati o di altro documento di legittimazione, della durata del soggiorno, di ogni altro contatto avuto con le autorità del proprio Paese.