Non è volontario l’atto mediante il quale il rifugiato, su richiesta dello Stato d’asilo, domanda alla rappresentenza del suo Paese d’origine l’emissione od il rinnovamento del passaporto. Non lo sono di regola nemmeno tutti quegl’atti effettuati per necessità e che richiedono la partecipazione delle autorità del Paese d’origine, come fra l’altro l’ottenimento di estratti di nascita o stato civile (indispensabile in determinate circostanze vuoi per dimostrare la propria identità nel primo caso, vuoi per poter contrarre matrimonio nel secondo caso; cfr. Guida ACNUR, op. cit., § 121);