Guy S. Goodwin-Gill, The refugee in International Law, Oxford 1983, pag. 48): a. L’atto col quale si domanda la protezione deve essere compiuto volontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo ospita, né dalle autorità di questo Paese. Non è volontario l’atto mediante il quale il rifugiato, su richiesta dello Stato d’asilo, domanda alla rappresentenza del suo Paese d’origine l’emissione od il rinnovamento del passaporto.