disciplina esclusivamente la cessazione dello statuto di rifugiato, il legislatore svizzero può - ove lo ritenga opportuno - emanare disposizioni di diritto interno divergenti e più restrittive per quanto attiene alla revoca dell’asilo. Tuttavia, e come rettamente rilevato nella sentenza inedita 20 marzo 1992 del Tribunale federale, nonostante le numerose revisioni delle legge sull’asilo, il legislatore non ha fatto uso di tale facoltà (lo ha fatto in altro contesto, segnatamente per i motivi indicati all’art. 41 cpv. 1 lett. a). Difatti l’art. 41 cpv. 1 lett. b attinente alla revoca dell’asilo rinvia agl’art. 1 C n. 1 a 6 Conv. senza riserva alcuna.