a questa problematica. Infatti, secondo l’art. 1 C n. 4 Conv., lo statuto va revocato allorquando una persona è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata. Non vi è chi non veda come questa disposizione sia incompatibile con un’interpretazione restrittiva della Conv. secondo la quale già un semplice rientro in patria sarebbe sufficiente per far cessare lo statuto di rifugiato. In siffatta evenienza in effetti, il senso e lo scopo dell’art. 1 C n. 4 Conv. verrebbero meno, ciò che non può essere il risultato di una corretta interpretazione (v. pure Werenfels, op.