dei rifugiati e delle sue clausole di cessazione cui rinvia senza riserva alcuna il diritto interno (art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi). In altri termini, il TF medesimo ha considerato di non potere confermare l’interpretazione proposta nella sentenza DTF 110 Ib 208 e segg. secondo la quale una visita di breve durata nel Paese d’origine è incompatibile con lo statuto di rifugiato. L’interpretazione di cui alla menzionata sentenza inedita è la sola compatibile con le norme della Conv. Con la stessa si abbandona pertanto di fatto la prassi di cui a DTF 110 Ib 208 e segg. fondata in modo preponderante su di un metodo d’interpretazione -