Considerato che non sarebbe stata prevista alcuna soluzione di revoca generale dell’asilo per tutti questi Paesi, il fatto d’autorizzare una visita di corta durata, alfine di permettere ai rifugiati di verificare di persona la possibilità di ristabilirsi nuovamente nel loro Paese d’origine, non sarebbe sprovvisto di fondamento. Considerato che la Bulgaria, come l’Ungheria, è inserita nel novero delle «safe-countries» (l’Ungheria dall’ottobre del 1990, la Bulgaria dal marzo del 1991), la soluzione auspicata dal TF appare di fatto quale richiamo ad un’interpretazione conforme alle regole del diritto pubblico internazionale della Convenzione sullo statuto