, pag. 326 e relativo riferimento). b. In una sentenza più recente (cfr. decisione inedita del 20 marzo 1992 nella causa Y. Y., Bulgaria), il Tribunale federale ha peraltro apportato una precisazione alla sua precedente giurisprudenza. La suprema Corte ha espresso rincrescimento per il fatto che, malgrado le numerose revisioni della legge federale sull’asilo, il legislatore non abbia giudicato utile di chiarire la pratica della revoca dell’asilo allorquando il rifugiato si rende, anche se per poco tempo, nel suo Paese d’origine. Questa questione non sarebbe priva d’interesse avuto riguardo ai mutamenti politici che si sono prodotti negli ultimi anni in numerosi Paesi.