6 l’interpretazione voluta dal Parlamento è d’altra parte conforme allo spirito della Conv. - se non alla lettera - che presuppone che il rifugiato abbia interrotto ogni tipo di relazione con il suo Paese d’origine e non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio Stato per il timore, fondato, d’esservi perseguitato (cfr. pure DTF 105 II 6 consid. 5). Inoltre, per evitare un controllo che comporterebbe sovente non indifferenti problemi, non si potrebbe imporre all’autorità federale di prendere in considerazione le ragioni umanitarie che potrebbero aver spinto il rifugiato a far rientro nel suo Paese d’origine.