In particolare, ha precisato che andava mantenuta la pratica adottata in Svizzera, secondo cui uno straniero non può più prevalersi della qualità di rifugiato e dell’asilo se è rientrato volontariamente, anche per poco tempo, nel suo Paese d’origine o di ultima residenza senza subire intimidazioni da parte delle autorità, ad eccezione dei casi di estremo rigore. Il Consiglio federale ha infatti rilevato come questa pratica si collocasse nei limiti di un’interpretazione ammissibile della Conv., e come la stessa si giustificasse pienamente.