Nel giudizio menzionato, il TF ha ritenuto che non si potesse ignorare che proponendo di riprendere all’art. 41 cpv. 1 lett. b LAsi l’enumerazione dei motivi di cessazione figurante nella Conv., il Consiglio federale ha chiaramente indicato il senso nel quale si sarebbe dovuto interpretare i n. 5 e 6. In particolare, ha precisato che andava mantenuta la pratica adottata in Svizzera, secondo cui uno straniero non può più prevalersi della qualità di rifugiato e dell’asilo se è rientrato volontariamente, anche per poco tempo, nel suo Paese d’origine o di ultima residenza senza subire intimidazioni da parte delle autorità, ad eccezione dei casi di estremo rigore.