Ne consegue la diretta applicabilità ai casi di revoca dell’asilo delle norme della Conv. a. Orbene, per costante prassi dell’UFR un rientro nel Paese d’origine, foss’anche di breve durata e per ragioni umanitarie, deve condurre necessariamente alla revoca dell’asilo. Tale prassi è stata a suo tempo avvalorata dal Tribunale federale (TF) (v. DTF 110 Ib 208 e segg.), quando ancora la suprema giurisdizione federale era competente a statuire su ricorsi di diritto amministrativo diretti contro decisioni di revoca dell’asilo. Nel giudizio menzionato, il TF ha ritenuto che non si potesse ignorare che proponendo di riprendere all’art. 41 cpv.