5 norma internazionale convenzionale impone che la giurisdizione che l’interpreta e l’applica non la denaturi ricorrendo, senza precauzioni, alle regole d’interpretazione generalmente ammesse dall’ordinamento giuridico interno. In particolare, non è ammissibile un’interpretazione che renda senza significato o senza effetto una norma, né una parte può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione del trattato (art. 27 della Convenzione di Vienna). E più in generale, l’interpretazione è vista quale elemento d’esecuzione di un’obbligazione internazionale (v. art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna).