c. Giusta l’art. 2 n. 1 lett. a della Conv. di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111; ratificata senza riserve od obiezioni dalla Svizzera il 7 maggio 1990 ed entrata in vigore per la stessa il 6 giugno 1990), il termine trattato indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale (...), qualunque ne sia la particolare denominazione. L’espressione «regolato dal diritto internazionale» consacra un rimando a tutte le regole d’interpretazione sancite dal diritto internazionale consuetudinario, oggi codificate agli art. 31 a 33 della Convenzione di Vienna.