I, pag. 375 e segg.). L’enumerazione delle clausole di cessazione è esaustiva (cfr. Grahl-Madsen, op. cit., pag. 369; DTF 110 Ib 208 segg. e relativi riferimenti). Peraltro, tali clausole vanno interpretate in maniera restrittiva (cfr. Guida ACNUR, op. cit., § 116). L’eccezione prevista all’art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. - secondo la quale non può essere privato dello statuto di rifugiato colui che possa invocare motivi gravi (od imperiosi che dir si voglia) derivanti da persecuzioni anteriori - non trova applicazione in caso di perdita dello status giusta l’art. 1 C n. 1 a 4 Conv., ma esclusivamente in relazione al motivo di cessazione di cui all’art. 1 C n. 5 cpv. 1 Conv. (cfr. GAAC 60.35).