Tali clausole sono fondate sull’assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più (cfr. Guida della procedura e dei criteri da applicare per determinare lo statuto di rifugiato, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati [ACNUR], Ginevra 1992, § 111). L’applicazione di una delle clausole di cessazione, alla stregua del riconoscimento dello statuto di rifugiato, ha carattere di mero accertamento. La stessa non riveste carattere penale (cfr. Atle Grahl-Madsen, The status of refugees in International law, Leyden 1966, vol. I, pag. 375 e segg.).