Le due restanti clausole si giustificano col fatto che le condizioni che avevano giustificato il riconoscimento della qualità di rifugiato sono venute meno, in particolare in seguito ad un mutamento importante della situazione politica generale nel Paese d’origine o di ultima residenza. Nel caso in cui siano adempiti i requisiti per l’applicazione di una delle clausole di cessazione, lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull’assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più (cfr.