b. Le prime quattro clausole di cessazione implicano un atto volontario da parte del rifugiato, quali la ripresa della protezione del Paese d’origine, la riacquisizione della cittadinanza persa, l’acquisizione di una nuova cittadinanza, o ancora il ristabilimento del domicilio nel Paese d’origine nel quale non si era più recato per timore d’essere perseguitato. Le due restanti clausole si giustificano col fatto che le condizioni che avevano giustificato il riconoscimento della qualità di rifugiato sono venute meno, in particolare in seguito ad un mutamento importante della situazione politica generale nel Paese d’origine o di ultima residenza.