se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel Paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore di essere perseguitata; o 5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza (salvo che possa invocare motivi gravi derivanti da precedenti persecuzioni, per rifiutare di avvalersi della protezione di tale Paese);