D’altra parte, lo stesso nemmeno avrebbe nascosto alle autorità ungheresi la sua condizione di rifugiato, come dimostrebbe il timbro apposto dagli agenti di confine a pagina 15 del titolo di viaggio per rifugiati. Nella replica il ricorrente osserva che il solo fatto di aver utilizzato il titolo di viaggio per rifugiati non consentirebbe di concludere che abbia voluto mettersi spontaneamente di nuovo sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza. La CRA ha accolto il ricorso ed annullato il giudizio litigioso. Dai considerandi: