Chiamato ad esprimersi, l’Ufficio federale dei rifugiati ha proposto la reiezione del gravame. Nell’atto responsivo l’autorità inferiore ha segnalato che il ricorrente sarebbe stato avvisato delle conseguenze inerenti un rimpatrio in occasione dei vari prolungamenti del titolo di viaggio. D’altra parte, lo stesso nemmeno avrebbe nascosto alle autorità ungheresi la sua condizione di rifugiato, come dimostrebbe il timbro apposto dagli agenti di confine a pagina 15 del titolo di viaggio per rifugiati.