Fa valere in particolare che un breve rientro nel Paese d’origine, per i motivi da lui già indicati, non potrebbe interpretarsi quale volontaria richiesta di protezione al suo Paese d’origine. Afferma invece che un rientro, di breve durata, con l’unico intento di compiere un atto di pietà filiale (collocare una croce e sistemare la tomba dei genitori), non dovrebbe comportare né la revoca dell’asilo, né tantomeno la privazione della qualità di rifugiato. Chiamato ad esprimersi, l’Ufficio federale dei rifugiati ha proposto la reiezione del gravame.