del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30). L’autorità inferiore considera che soggiornando, seppur brevemente, nel Paese d’origine, l’interessato si è spontaneamente posto di nuovo sotto la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, ed ha dimostrato che più non esisterebbero i motivi che l’avrebbero indotto a fuggire dall’Ungheria. La qualità di rifugiato ed il ritorno volontario - anche se solo temporaneo -