L. H. ha fatto pervenire per iscritto le sue osservazioni. Ha ammesso di essere rientrato, seppure brevemente, in patria nel settembre del 1991, dopo 35 anni di esodo, alfine di sistemare la tomba dei suoi genitori, ma ha chiesto che l’asilo non gli sia revocato e che non venga privato della qualità di rifugiato. Inoltre, ha chiesto di essere sentito personalmente (istanza respinta). Con decisione del 17 marzo 1993, l’UFR ha revocato l’asilo e ritirato nel contempo la qualità di rifugiato a L. H. in virtù dell’art. 41 cpv. 1 lett. b della Legge del 5 ottobre 1979 sull’asilo (LAsi, RS 142.31) e dell’art. 1 C n. 1 della Conv. del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.