Riassunto dei fatti: L. H. ha ottenuto l’asilo in Svizzera nel dicembre del 1956. Il 9 dicembre 1992, l’interessato ha chiesto un prolungamento della validità del documento di viaggio allora in suo possesso. Il 22 gennaio 1993, l’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha comunicato all’interessato di aver constatato, in occasione della pratica inerente il prolungamento della validità del titolo di viaggio, che avrebbe fatto ritorno in Ungheria. Detto UFR osserva che un rifugiato che si reca nel Paese d’origine dimostrerebbe con tale azione che più non sussisterebbero i motivi che in passato lo indussero a fuggire.